Art. 55 · Decisioni relative alle partite

Art. 55

Decisioni relative alle partite

In vigore dal 15 mar 2017
Decisioni relative alle partite 1.   In merito a ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, dopo l’esecuzione dei controlli ufficiali, ivi inclusi i controlli documentali e, laddove necessario, di controlli di identità e di controlli fisici, le autorità competenti adottano una decisione indicando se la partita è conforme alla normativa di cui all’, paragrafo 2, e, se pertinente, il regime doganale applicabile. 2.   Le decisioni relative alle partite sono adottate da: a) un veterinario ufficiale se riguardano animali, prodotti di origine animale, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale; o b) un responsabile fitosanitario ufficiale se riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono decidere che la decisione relativa a partite di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano sia presa da personale adeguatamente formato, specificatamente designato dalle autorità competenti a tale scopo.
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