Art. 54 · Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici

Art. 54

Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici

In vigore dal 15 mar 2017
Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici 1.   Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, sono soggette a controlli documentali. 2.   Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, sono sottoposte a controlli di identità e a controlli fisici con una frequenza che dipende dal rischio costituito da ciascun animale, merce o categoria di animali o merci: rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata di cui al paragrafo 2. Tali norme garantiscono che tale frequenza sia superiore a zero e stabiliscono: a) i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di rischio associato a tali categorie, prendendo in considerazione: i) le informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1; ii) il risultato dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1; iii) i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2; iv) i dati e le informazioni raccolti mediante il sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’; v) le valutazioni scientifiche disponibili; e vi) qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali e di merci; b) le condizioni alle quali gli Stati membri possono aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici stabilita a norma della lettera a), per tenere conto dei fattori di rischio locali; c) le procedure atte a garantire che la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione: a) la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera d); e b) la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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