Art. 53 · Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero

Art. 53

Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero

In vigore dal 15 mar 2017
Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero 1.   La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo a norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni: a) per le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui all’, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 4; b) per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali e a controlli di identità nei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro; c) per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali in un posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro; d) le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità relativamente: i) alle partite di cui all’, paragrafo 2; ii) al bagaglio personale dei passeggeri; iii) a merci ordinate mediante vendite tramite contratti a distanza, incluso via telefono o via internet; iv) agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (59); e) i controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), possono essere eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero. 2.   Ai punti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si applica altresì quanto disposto dall’, paragrafo 3, lettera b), dall’, paragrafo 2, lettera a), dall’, paragrafo 1, dall’, paragrafo 1, lettere a) e d), e dagli .
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