Art. 51
Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme che stabiliscano:
a)
in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il proseguimento verso il luogo di destinazione finale di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;
b)
i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, e, laddove necessario, dei controlli di identità e dei controlli fisici sugli animali e le merci soggetti ai controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 1, che entrano nell’Unione via mare o per via aerea da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano trasportati a mezzo nave o aeromobile e siano trasportati in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio (partite «trasbordate»);
c)
in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, possono essere effettuati ad un posto di controllo frontaliero diverso da quello del primo arrivo nell’Unione;
d)
in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, e i determinati controlli ufficiali che devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del magazzinaggio delle merci in depositi doganali riconosciuti per questo scopo o in zone franche;
e)
in quali casi e a quali condizioni si applicano deroghe alle norme sui controlli di identità e sui controlli fisici per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo a norme che stabiliscano in quali casi e a quali condizioni si applicano deroghe alle norme sui controlli documentali per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
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