Art. 49 · Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Art. 49

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1.   Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa di cui all’, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, all’arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tali controlli ufficiali comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. 2.   I controlli fisici sono eseguiti laddove riguardino: a) animali, ad eccezione di animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili, da un veterinario ufficiale, che può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine; b) animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), del presente paragrafo, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale, da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine; c) piante, prodotti vegetali o altri oggetti, da un responsabile fitosanitario ufficiale. 3.   Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri effettuano sistematicamente controlli ufficiali sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. Le autorità competenti stabiliscono meccanismi per dare priorità ai controlli ufficiali sugli animali trasportati e ridurre i ritardi in tali controlli. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione di partite di animali e merci delle categorie di cui all’, paragrafo 1, le unità di trasporto o i sottoinsiemi di tali partite che possono costituire una partita singola e il numero massimo di unità di trasporto o sottoinsiemi in ogni partita, tenendo conto della necessità di garantire una movimentazione rapida ed efficiente delle partite e l’esigenza di fare effettuare i controlli ufficiali alle autorità competenti nonché, se del caso, le norme internazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle norme che stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l’esecuzione dei controlli fisici presso i punti di controllo frontalieri.
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