Art. 46
Campioni prelevati da animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
In vigore dal 15 mar 2017
Campioni prelevati da animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
1. Fatti salvi gli articoli da 34 a 42, in caso di prelievo di campioni degli animali e delle merci le autorità competenti:
a)
informano gli operatori interessati e, se del caso, le autorità doganali; e
b)
decidono se è necessario o meno trattenere gli animali o le merci in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli animali o delle merci.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a)
stabilisce le procedure necessarie per assicurare la rintracciabilità degli animali o delle merci di cui al paragrafo 1, lettera b); e
b)
indica i documenti che devono accompagnare gli animali o le merci di cui al paragrafo 1 se sono stati prelevati campioni dalle autorità competenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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