Art. 45 · Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

Art. 45

Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

In vigore dal 15 mar 2017
Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II 1.   Se effettuati in conformità dell’, paragrafo 1, i controlli ufficiali: a) comprendono sempre un controllo documentale; e b) comprendono controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 2.   Le autorità competenti effettuano i controlli fisici di cui al paragrafo 1, lettera b), in condizioni idonee a consentire di svolgere adeguatamente le indagini. 3.   Se i controlli documentali, i controlli di identità o i controlli fisici di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa di cui all’, paragrafo 2, si applicano l’, paragrafi 1, 3, e 5, gli , l’, paragrafi 1 e 2, l’, paragrafi 1 e 2, gli . 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione.
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