Art. 43 · Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione

Art. 43

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione

In vigore dal 15 mar 2017
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione sono organizzati in base al rischio. Relativamente agli animali e alle merci di cui agli , tali controlli ufficiali sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 64.
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