Art. 42 · Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

Art. 42

Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali 1.   In deroga all’, paragrafo 5, lettera a), le autorità competenti possono designare temporaneamente un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale ai sensi dell’, paragrafo 1, per l’utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l’accreditamento di cui all’, paragrafo 4, lettera e): a) se l’obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell’Unione; b) quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un’integrazione dell’accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale; c) quando l’utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 2.   La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni: a) il laboratorio ufficiale è già accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo di un metodo simile a quello per il quale non è accreditato; b) il laboratorio ufficiale applica un sistema di assicurazione della qualità per garantire risultati solidi e attendibili dall’impiego del metodo per il quale non è attualmente accreditato; c) le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo. 3.   La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 non eccede la durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un anno. 4.   I laboratori ufficiali designati a norma del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.
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