Art. 40
Deroghe all’obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Deroghe all’obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
1. In deroga all’, paragrafo 4, lettera e), le autorità competenti possono designare in qualità di laboratori ufficiali, anche se non soddisfano la condizione ivi specificata:
a)
laboratori:
i)
la cui unica attività è la ricerca di Trichine nelle carni;
ii)
che impiegano per l’individuazione di Trichine unicamente i metodi di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (58);
iii)
che effettuano l’individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’, paragrafo 1, e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo dei metodi di cui al punto ii), del presente paragrafo; e
iv)
che partecipano regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori nazioni di riferimento per i metodi impiegati per l’individuazione di Trichine.
b)
laboratori che eseguono unicamente analisi, prove o diagnosi nel contesto di altre attività ufficiali, purché essi:
i)
impieghino unicamente i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettere a) o b);
ii)
eseguano analisi, prove o diagnosi sotto la supervisione delle autorità competenti o dei laboratori nazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati;
iii)
partecipino regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori internazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati; e
iv)
applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.
2. Se i metodi impiegati dai laboratori di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo richiedono una conferma dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, le necessarie analisi, prove o diagnosi di conferma sono effettuate da un laboratorio ufficiale che soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 4, lettera e).
3. I laboratori ufficiali designati in conformità del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.
Storico versioni
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