Art. 4
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 15 mar 2017
Designazione delle autorità competenti
1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
2. Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:
a)
garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; e
b)
designa, in conformità delle norme costituzionali degli Stati membri, un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all’, paragrafo 2.
3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera i), possono affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche:
a)
delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1;
b)
dell’autorità unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b);
c)
delle autorità di controllo competenti per il settore biologico di cui al paragrafo 3;
d)
degli organismi delegati di cui all’, paragrafo 1.
Le informazioni di cui al primo comma devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico da parte degli Stati membri, anche su internet.
Storico versioni
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