Art. 39 · Audit dei laboratori ufficiali

Art. 39

Audit dei laboratori ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Audit dei laboratori ufficiali 1.   Le autorità competenti organizzano audit dei laboratori ufficiali da esse designati in conformità all’, paragrafo 1, con regolarità; e in qualsiasi momento esse ritengano necessario eseguire un audit, salvo che ritengano tali audit superflui considerata la valutazione di accreditamento di cui all’, paragrafo 4, lettera e). 2.   Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit di cui al paragrafo 1 ha rilevato: a) che esso non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafi 4 e 5; b) che esso non rispetta gli obblighi di cui all’; c) che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all’, paragrafo 2.
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