Art. 37 · Designazione dei laboratori ufficiali

Art. 37

Designazione dei laboratori ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei laboratori ufficiali 1.   Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. 2.   Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, o a delegare l’esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato. 3.   La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata: a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale; b) delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti. 4.   Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che: a) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni; b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti; c) garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale; d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali; e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 5.   L’accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e): a) deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale; b) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi; c) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi. 6.   Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell’Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.
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