Art. 37
Designazione dei laboratori ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei laboratori ufficiali
1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, o a delegare l’esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e
b)
tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.
3. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:
a)
dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
b)
delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e
c)
delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.
4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:
a)
possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
b)
dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
c)
garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
d)
è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
e)
opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. L’accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):
a)
deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
b)
può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
c)
può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi.
6. Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell’Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-37