Art. 31 · Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

Art. 31

Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali 1.   Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la normativa di cui all’, paragrafo 2, non proibisce tale delega; e b) sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), punto iv). 2.   Le autorità competenti possono delegare taluni compiti riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) tale deroga è consentita dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; e b) sono soddisfatte le condizioni di cui all’, applicate mutatis mutandis. 3.   Le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica la decisione in merito ai compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafi 2 e 3.
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