Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 mar 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «normativa alimentare»: la legislazione alimentare come definita all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; 2) «normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell’Unione o nazionale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione o dell’uso dei mangimi; 3) «autorità competenti»: a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all’, paragrafo 2; b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza; c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo; 4) «autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (48), inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo; 5) «organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali; 6) «procedure di verifica dei controlli»: le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci; 7) «sistema di controllo»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27; 8) «piano di controllo»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull’organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all’, paragrafo 2; 9) «animali»: gli animali come definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429; 10) «malattia animale»: una malattia come definita all’, punto 16), del regolamento (UE) 2016/429; 11) «merci»: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’, paragrafo 2, esclusi gli animali; 12) «alimento»: un alimento come definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002; 13) «mangime»: un mangime come definito all’, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002; 14) «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale come definiti all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1069/2009; 15) «prodotti derivati»: i prodotti derivati come definiti all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 1069/2009; 16) «piante»: le piante come definite all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031; 17) «organismi nocivi per le piante»: gli organismi nocivi come definiti all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; 18) «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 19) «prodotti di origine animale»: i prodotti di origine animale come definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (49); 20) «materiale germinale»: il materiale germinale come definito all’, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429; 21) «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali come definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031; 22) «altri oggetti»: gli altri oggetti come definiti all’, punto 5), del regolamento (UE) 2016/2031; 23) «pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente; 24) «rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo; 25) «certificazione ufficiale»: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; 26) «certificatore»: a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2; 27) «certificato ufficiale»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; 28) «attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; 29) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; 30) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi; 31) «rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating; 32) «veterinario ufficiale»: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’, paragrafo 2; 33) «responsabile fitosanitario ufficiale»: una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’, paragrafo 2, lettera g); 34) «materiale specifico a rischio»: il materiale specifico a rischio come definito all’, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001; 35) «lungo viaggio»: un lungo viaggio come definito all’, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005; 36) «attrezzatura per l’applicazione di pesticidi»: un’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi come definita all’, punto 4, della direttiva 2009/128/CE; 37) «partita»: un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione; 38) «posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 1; 39) «punto di uscita»: un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 escono dal territorio doganale dell’Unione; 40) «entrare nell’Unione europea» o «ingresso nell’Unione europea»: l’atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell’allegato I del presente regolamento dall’esterno di tali territori, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica l’azione di portare merci all’interno del «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031; 41) «controllo documentale»: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1; 42) «controllo di identità»: un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento; 43) «controllo fisico»: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2; 44) «transito»: lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell’allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell’allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica una delle seguenti opzioni: a) spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso il «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento; oppure b) spostamento dal «territorio dell’Unione» a un’altra parte del «territorio dell’Unione», secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio attraverso il territorio di un paese terzo secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento; 45) «vigilanza dell’autorità doganale»: ogni provvedimento come definito all’, punto 27), del regolamento (UE) n. 952/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (50); 46) «controlli doganali»: i controlli doganali come definiti all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013; 47) «blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti; 48) «giornale di viaggio»: il documento di cui ai punti da 1) a 5) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005; 49) «assistente ufficiale»: un rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all’ e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali; 50) «carni e frattaglie commestibili»: ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, i prodotti di cui all’allegato I, parte II, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (51). 51) «bollo sanitario»: un bollo applicato dopo che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), e attestante che la carne è adatta al consumo umano.
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