Art. 26 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

Art. 26

Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite 1.   In deroga all’, paragrafo 3, in relazione alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j), se le autorità competenti hanno delegato le decisioni relative all’autorizzazione a utilizzare il nome registrato di un prodotto, possono altresì delegare l’applicazione delle misure seguenti: a) disposizioni affinché determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali sistematici o più numerosi; b) disposizioni affinché l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli; c) disposizioni per la modifica dell’etichetta affinché sia conforme ai disciplinari e alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j). 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j). Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti: a) prescrizioni, metodi e tecniche di cui agli per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura; b) metodi e tecniche specifici di cui all’ per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità di merci e animali soggetti alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j), nonché a fornire garanzie di conformità a tale normativa; c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafi 1 e 2. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j), riguardanti: a) specifiche modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità; e b) obblighi specifici degli organismi delegati in materia di stesura di relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Ai fini dell’, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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