Art. 25
Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la produzione organica e l’etichettatura dei prodotti biologici
In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la produzione organica e l’etichettatura dei prodotti biologici
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera i), riguardanti:
a)
prescrizioni specifiche e contenuti aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’, per l’elaborazione delle parti pertinenti del PCNP di cui all’, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’;
b)
responsabilità e compiti specifici per i laboratori di riferimento dell’Unione europea oltre a quelli di cui all’;
c)
modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità;
d)
i metodi da usare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio, a esclusione delle norme che riguardano la fissazione di soglie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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