Art. 24 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

Art. 24

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari 1.   Tra i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento figurano i controlli ufficiali su sostanze attive e antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   Per stabilire la frequenza dei controlli ufficiali proporzionati al rischio di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono in considerazione anche quanto segue: a) i risultati di attività di monitoraggio pertinenti, tra cui quelle sui residui di antiparassitari svolte ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell’ della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (55); b) le informazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale di prodotti fitosanitari, e i risultati dei controlli pertinenti da parte delle autorità di cui all’ del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (56); e c) le informazioni su avvelenamenti collegati a prodotti fitosanitari, comprese le informazioni disponibili ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le informazioni sulle risposte di emergenza sanitaria rese disponibili dai centri di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (57). 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti: a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale; e b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di cui al paragrafo 1 riguardanti: a) la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale; b) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari; c) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale dei prodotti fitosanitari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   Ai fini dell’, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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