Art. 23 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati

Art. 23

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati 1.   I controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprendono controlli ufficiali sugli OGM per la produzione di alimenti e mangimi e su alimenti e mangimi geneticamente modificati effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento mediante la previsione di norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per le azioni delle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme di cui all’, paragrafo 2, lettera b) e stabiliscono: a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi: i) alla presenza, nella filiera agroalimentare, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003; ii) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’, paragrafo 5, lettera b), dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, tenendo in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme relative alla frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi: a) alla presenza, nella filiera agroalimentare dell’Unione, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’, paragrafo 5, lettera b), dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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