Art. 22
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante
In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante
1. I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), comprendono controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti nonché su operatori professionali e altre persone soggette a tali norme.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all’esecuzione di tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
a)
prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali sull’introduzione nell’Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera g), per rispondere a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza; e
b)
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:
a)
la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;
b)
frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; tale frequenza è definita in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno attuato un piano di gestione del rischio di organismi nocivi ai sensi dell’ di tale regolamento per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;
c)
frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad applicare il bollo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare l’attestato ufficiale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
Storico versioni
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