Art. 21 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

Art. 21

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali 1.   I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione. 2.   I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono: a) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l’idoneità degli animali al trasporto; b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio: i) controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005; e ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; c) ai posti di controllo frontalieri di cui all’, paragrafo 1, e ai punti di uscita: i) controlli ufficiali dell’idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità all’allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005; ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni come trasportatori e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; e iii) controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi. 3.   Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi tra il carico degli animali e la loro partenza o durante il trasporto. Le autorità competenti non trattengono gli animali durante il trasporto a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di salute umana o animale. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli. 4.   Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), si accerta un caso di non conformità ed esso non è corretto dall’organizzatore prima del lungo viaggio, apportando opportune modifiche alle modalità di trasporto, l’autorità competente non autorizza tale lungo viaggio. 5.   Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera c), accertano che gli animali non sono idonei a completare il viaggio, le autorità competenti ordinano che gli animali siano scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio. 6.   La notifica di non conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini degli è effettuata: a) agli Stati membri che hanno rilasciato l’autorizzazione al trasportatore; b) qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai mezzi di trasporto, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto; c) qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai conducenti, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente. 7.   Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera f). Tali atti delegati prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all’abbattimento degli animali, e stabiliscono: a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2; c) la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita; d) criteri e condizioni specifici per l’attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108; e) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali possono includere l’uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri di risultato misurabili, e l’elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche. 9.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera f), che definisce prescrizioni in materia di benessere degli animali e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali, riguardanti: a) frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; e b) le modalità pratiche per la conservazione della documentazione scritta dei controlli ufficiali eseguiti e il relativo periodo di conservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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