Art. 20 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Art. 20

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati 1.   I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti: a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale in risposta a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera d); b) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera e); c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 riguardanti: a) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera d); e b) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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