Art. 19 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi

Art. 19

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi 1.   Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti: a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni secondo i metodi che devono essere utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 6, lettere a) e b), tenendo conto dei pericoli e rischi specifici relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione alla non conformità o sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2; c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi, devono adottare una o più misure di cui agli articoli da 65 a 72. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali, riguardanti: a) frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1; b) modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall’ per l’elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’, paragrafo 1; c) modalità pratiche specifiche per l’attivazione del meccanismo di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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