Art. 18 · Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Art. 18

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1.   I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprendono la verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1099/2009, a seconda dei casi. 2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla produzione delle carni comprendono: a) l’ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo; b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l’ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; c) l’ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; d) gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di: i) igiene della produzione delle carni; ii) presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano; iii) audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP; iv) prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (54); v) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio; vi) salute e benessere degli animali. 3.   Sulla base di un’analisi del rischio l’autorità competente può consentire al personale del macello di assistere nell’esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi relativi a tali controlli, a condizione che il personale: a) operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello; b) abbia ricevuto una formazione adeguata per svolgere tali compiti; e c) svolga tali compiti in presenza del veterinario ufficiale o dell’assistente ufficiale, seguendone le istruzioni. 4.   Se i controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettere a) e c) non individuano alcuna carenza che renderebbe le carni non idonee al consumo umano, agli ungulati domestici, ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni è applicato il bollo sanitario da parte del veterinario ufficiale, sotto la responsabilità o la supervisione del veterinario ufficiale, o nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, da parte del personale del macello. 5.   Il veterinario ufficiale rimane responsabile delle decisioni adottate in seguito ai controlli ufficiali di cui ai paragrafi 2 e 4, anche se assegna l’esecuzione di un compito all’assistente ufficiale. 6.   Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione a molluschi bivalvi vivi, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione. 7.   La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento relativamente a norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo riguardanti: a) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l’ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; b) criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni ante mortem di cui al paragrafo 2, lettera b); c) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza; d) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza; e) criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all’ispezione post mortem e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); f) in caso di macellazione d’urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l’ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale; g) in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate; h) deroghe specifiche riguardo al Rangifer tarandus tarandus, al Lagopus lagopus e al Lagopus mutus al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; i) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato; j) prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l’assistente ufficiale volte ad assicurare l’esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione; k) adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell’esecuzione di compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3. 8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al presente articolo riguardanti: a) requisiti specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare; b) le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi; c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifiche non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2; d) le modalità pratiche di ispezione ante mortem e post mortem di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprese le prescrizioni uniformi necessarie per assicurare che sussistano garanzie sufficienti nei casi in cui i controlli ufficiali sono effettuati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; e) le prescrizioni tecniche del bollo sanitario e le modalità pratiche di applicazione; f) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 9.   Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, gli Stati membri possono adottare misure nazionali per attuare progetti pilota, limitati nel tempo e nella portata, al fine di valutare modalità pratiche alternative per l’esecuzione di controlli ufficiali sulla produzione delle carni. Tali misure nazionali sono notificate ai sensi della procedura di cui agli della direttiva (UE) 2015/1535. Non appena disponibile, l’esito della valutazione effettuata mediante i progetti pilota è comunicato alla Commissione. 10.   Ai fini dell’ è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
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