Art. 17
Definizioni specifiche
In vigore dal 15 mar 2017
Definizioni specifiche
Ai fini dell’ si intende per:
a)
«sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a un assistente ufficiale;
b)
«sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito;
c)
«ispezione ante mortem»: la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
«ispezione post mortem»: la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di:
i)
carcasse, come definite all’allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) n. 853/2004, e frattaglie, come definite all’allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano;
ii)
rimozione sicura di materiale specifico a rischio; e
iii)
salute e benessere degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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