Art. 17 · Definizioni specifiche

Art. 17

Definizioni specifiche

In vigore dal 15 mar 2017
Definizioni specifiche Ai fini dell’ si intende per: a) «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a un assistente ufficiale; b) «sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito; c) «ispezione ante mortem»: la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; d) «ispezione post mortem»: la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di: i) carcasse, come definite all’allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) n. 853/2004, e frattaglie, come definite all’allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano; ii) rimozione sicura di materiale specifico a rischio; e iii) salute e benessere degli animali.
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