Art. 166
Misure transitorie per l’adozione di atti delegati e di esecuzione
In vigore dal 15 mar 2017
Misure transitorie per l’adozione di atti delegati e di esecuzione
Fatte salve le date di applicazione di cui all’ e le disposizioni transitorie di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento a decorrere dal 28 aprile 2017. Tali atti si applicano a decorrere dalla data di applicazione in conformità dell’, fatte salve le norme transitorie di cui al presente capo.
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