Art. 164 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie

Art. 164

Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (UE) 2016/429 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 33) è sostituito dal seguente: «33) “controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguito conformemente al regolamento (UE) . 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*12). (*12)  Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …).»;" b) il punto 51) è sostituito dal seguente: «51) “Traces”: un elemento di sistema integrato in IMSOC di cui agli articoli da 131 a 136 del regolamento (UE) 2017/…;»; c) il punto 53) è sostituito dal seguente: «53) “veterinario ufficiale”: un veterinario ufficiale come definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2017/…;»; d) il punto 55) è sostituito dal seguente: «55) “autorità competente”: l’autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/…, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità;»; 2) all’articolo 229, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli operatori responsabili della partita in questione presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori ai fini dei controlli ufficiali di cui all’ del regolamento (UE) 2017/....»; 3) l’articolo 281 è abrogato. 2.   Le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di tale regolamento: a) l’ della direttiva 89/662/CEE; b) l’ della direttiva 90/425/CEE; c) l’, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della direttiva 91/496/CEE; d) l’, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della direttiva 97/78/CE. 3.   Visto l’ del regolamento (UE) 2016/429 e nonostante la data di applicazione prevista in tale regolamento, ai fini dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, la condizione per la sua applicazione è considerata soddisfatta già a decorrere dal 14 dicembre 2019.
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