Art. 162 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

Art. 162

Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012 Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Contenuto dei controlli ufficiali»; b) i paragrafi 1 e 2 sono abrogati; c) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) comprendono: (*9)  Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …).»;" 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) le autorità competenti designate in conformità all’ del regolamento (UE) 2017/…; o b) gli organismi delegati come definiti all’, punto 5, del regolamento (UE) 2017/…;» b) al paragrafo 3, il primo comma è abrogato; c) al paragrafo 4, i termini «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituiti da: «al paragrafo 2»; 3) l’ è abrogato; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi Gli organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono accreditati ai sensi delle pertinenti norme armonizzate in materia di “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. Tali organismi delegati possono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento situato all’interno dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.»
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