Art. 160 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009

Art. 160

Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009 Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 10) è sostituito dal seguente: «10) “autorità competente”: autorità competente come definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). (*8)  Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …).»;" b) il punto 15) è sostituito dal seguente: «15) “transito”: transito come definito all’, punto 44), del regolamento (UE) 2017/…»; 2) gli sono abrogati.
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