Art. 156 · Modifiche della direttiva 2007/43/CE

Art. 156

Modifiche della direttiva 2007/43/CE

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche della direttiva 2007/43/CE La direttiva 2007/43/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) “autorità competenti”: autorità competenti come definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); d) “veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2017/…; (*4)  Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …).»;" 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è abrogato; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»
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