Art. 150 · Misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE

Art. 150

Misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE

In vigore dal 15 mar 2017
Misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE 1.   Le autorità competenti continuano a svolgere i controlli ufficiali necessari per individuare la presenza delle sostanze e dei gruppi di residui di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE, in applicazione degli allegati II, III e IV di tale direttiva, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   L’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE, continua ad applicarsi invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore stabilita nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data antecedente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui agli .
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