Art. 15 · Obblighi degli operatori

Art. 15

Obblighi degli operatori

In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi degli operatori 1.   Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l’accesso: a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo; d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti. 2.   Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il settore biologico nell’adempimento dei suoi compiti. 3.   Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’operatore responsabile di una partita che entra nell’Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti in materia di arrivo e scarico degli animali e delle merci di cui all’, paragrafo 1, laddove sia necessario assicurare la loro identificazione completa e l’esecuzione efficiente dei controlli ufficiali su tali animali e merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 2, e fatto salvo l’, paragrafo 3, gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati: a) nome e forma giuridica; e b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo. 6.   Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.
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