Art. 144 · Esercizio della delega

Art. 144

Esercizio della delega

In vigore dal 15 mar 2017
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 8, all’, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, all’, paragrafo 4, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 2 e 5, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 8, all’, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, all’, paragrafo 4, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 2 e 5, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   Un atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 7, dell’, paragrafo 8, dell’, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 3, dell’, dell’, paragrafo 4, dell’, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafi 2 e 5, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 3, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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