Art. 140 · Segnalazione di violazioni

Art. 140

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 15 mar 2017
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento. 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito; b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell’Unione e nazionale.
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