Art. 137 · Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione

Art. 137

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione

In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione 1.   Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 2.   In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto. 3.   Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono: a) un’intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno; b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-137