Art. 134
Funzionamento dell’IMSOC
In vigore dal 15 mar 2017
Funzionamento dell’IMSOC
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al funzionamento dell’IMSOC che definiscono:
a)
le specifiche tecniche dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti, l’identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;
b)
le norme specifiche di funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;
c)
le norme specifiche di funzionamento e uso dell’IMSOC e dei suoi elementi, incluse le norme al fine di aggiornare e creare i collegamenti necessari tra i sistemi di cui all’, lettera e), e all’, paragrafo 4;
d)
i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni dell’IMSOC;
e)
in quali casi, e a quali condizioni, può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni dell’IMSOC, e le modalità pratiche di tale accesso;
f)
in quali casi, e a quali condizioni, i dati, le informazioni e i documenti devono essere trasmessi utilizzando l’IMSOC;
g)
la normativa relativa a un sistema elettronico per l’approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei paesi terzi; e
h)
in quali casi, e a quali condizioni, agli utilizzatori occasionali possono essere concesse esenzioni dall’utilizzo dell’IMSOC.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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