Art. 131
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)
In vigore dal 15 mar 2017
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali
2. Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione mediante il sistema IMSOC e qualsiasi sua componente è effettuato soltanto ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento e alla normativa di cui all’, paragrafo 2.
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