Art. 130
Formazione e scambio del personale
In vigore dal 15 mar 2017
Formazione e scambio del personale
1. La Commissione può organizzare attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulle possibili infrazioni al presente regolamento e della normativa di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione organizza tali attività in collaborazione con gli Stati membri interessati.
2. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:
a)
sul presente regolamento e sulla normativa di cui all’, paragrafo 2;
b)
sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;
c)
su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.
3. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell’Unione.
4. Le autorità competenti provvedono affinché le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all’, paragrafo 4.
Nei programmi di formazione di cui all’, paragrafo 4, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze.
5. La Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle autorità competenti che esegue controlli ufficiali o altre attività ufficiali.
Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all’altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l’organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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