Art. 128 · Misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati animali e merci

Art. 128

Misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati animali e merci

In vigore dal 15 mar 2017
Misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati animali e merci 1.   Qualora, in casi diversi da quelli di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, si abbia motivo di temere che l’ingresso nell’Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, comporti un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, o, in relazione agli OGM, anche per l’ambiente, o qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere: a) il divieto di ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti dai paesi terzi interessati o da loro regioni; b) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o loro regioni, siano soggetti, prima dell’invio, a un trattamento o a controlli specifici; c) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o da loro regioni siano soggetti, all’ingresso nell’Unione, a un trattamento o a controlli specifici; d) che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo originarie o spedite da determinati paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti; e) che le prove di cui alla lettera d) siano fornite con l’uso di un formato specifico; f) altre misure necessarie per contenere i rischi. 3.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 2 si deve tener conto: a) delle informazioni raccolte in conformità dell’; b) di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati; e c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1. 4.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche alla protezione dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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