Art. 127
Inclusione nell’elenco di paesi terzi di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a)
In vigore dal 15 mar 2017
Inclusione nell’elenco di paesi terzi di cui all’, paragrafo 2, lettera a)
1. L’inclusione di un paese terzo o di una sua regione nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è effettuata in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la richiesta ricevuta per il fine di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte del paese terzo in questione, accompagnata da adeguate prove e garanzie che gli animali e le merci in questione, provenienti da tale paese terzo, siano conformi a quanto prescritto dall’, paragrafo 1, del presente articolo o a prescrizioni equivalenti. Tali atti di esecuzione sono adottati e aggiornati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi:
a)
della legislazione del paese terzo nel settore in questione;
b)
della struttura e dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l’applicazione e la verifica dell’attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e dell’affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;
c)
dell’effettuazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di adeguati controlli ufficiali e di altre attività per valutare la presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
d)
della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
e)
delle garanzie fornite dal paese terzo che:
i)
le condizioni applicate agli stabilimenti da cui gli animali o le merci sono esportati verso l’Unione siano conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’, paragrafo 1;
ii)
sia redatto e aggiornato un elenco degli stabilimenti di cui al punto i);
iii)
l’elenco degli stabilimenti di cui al punto i) e i suoi aggiornamenti siano comunicati alla Commissione senza ritardo;
iv)
gli stabilimenti di cui al punto i) siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo;
f)
dei risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo ai sensi dell’, paragrafo 1;
g)
di qualsiasi altra informazione o dato sulla capacità del paese terzo di garantire che entrino nell’Unione solo animali o merci che forniscono lo stesso livello di protezione di quello assicurato dalle prescrizioni pertinenti di cui all’, paragrafo 1, o un livello equivalente.
4. La Commissione cancella il riferimento a un paese terzo o una regione di un paese terzo dall’elenco di cui all’, paragrafo 2, lettera a), qualora cessino di sussistere le condizioni per l’inclusione nell’elenco. Si applica la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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