Art. 126 · Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci

Art. 126

Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci

In vigore dal 15 mar 2017
Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni che devono essere rispettate da animali e merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che sono necessarie per garantire che gli animali e le merci siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. 2.   Le condizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere: a) che determinati animali e merci entrino nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo; b) che le partite di determinati animali e merci provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e spedite da tali stabilimenti; c) che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, compresi i risultati delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato; d) che le prove di cui alla lettera c) siano fornite con l’uso di un formato specifico; e) che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM, anche dell’ambiente, equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e il tipo di certificati ufficiali, attestati ufficiali o documenti di prova richiesti in applicazione di quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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