Art. 118
Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri
In vigore dal 15 mar 2017
Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a)
istituisce un programma di controllo annuale o pluriennale per i controlli da far eseguire ai suoi esperti negli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1; e
b)
entro la fine di ogni anno, comunica agli Stati membri il programma di controllo annuale o qualunque aggiornamento del programma di controllo pluriennale per l’anno successivo.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. Qualsiasi modifica deve essere comunicata senza ritardo agli Stati membri.
Storico versioni
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