Art. 115 · Piani di emergenza per alimenti e mangimi

Art. 115

Piani di emergenza per alimenti e mangimi

In vigore dal 15 mar 2017
Piani di emergenza per alimenti e mangimi 1.   Per l’applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente. 2.   I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano: a) le autorità competenti da interpellare; b) le competenze e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a); e c) i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi. 3.   Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell’organizzazione delle autorità competenti e dell’esperienza acquisita con l’attuazione del piano e degli esercizi di simulazione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda: a) le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l’uso coerente ed efficace del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; e b) il ruolo delle parti interessate nell’elaborazione e gestione dei piani di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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