Art. 113 · Relazioni annuali degli Stati membri

Art. 113

Relazioni annuali degli Stati membri

In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni annuali degli Stati membri 1.   Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente: a) eventuali modifiche al suo PNCP per tener conto dei fattori di cui all’, paragrafo 2; b) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell’anno precedente nel quadro del suo PNCP; c) il tipo e il numero di casi di non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, rilevati nel corso dell’anno precedente dalle autorità competenti, per area; d) le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PNCP, comprese le azioni di verifica dell’attuazione e i risultati di tali misure; e e) un link alla pagina web dell’autorità competente contenente le informazioni pubbliche sulle tariffe o i diritti di cui all’, paragrafo 2. 2.   Per garantire una presentazione uniforme delle relazioni annuali di cui al paragrafo 1, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e aggiorna ove necessario i modelli standard dei formulari per la presentazione delle informazioni e dei dati di cui a tale paragrafo. Tali atti di esecuzione permettono, quando possibile, l’uso del modello standard di formulario adottato dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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