Art. 112 · Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Art. 112

Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

In vigore dal 15 mar 2017
Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell’Unione del grado di applicazione della normativa di cui all’, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull’intero territorio dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti: a) l’attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; e b) l’organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l’applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all’, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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