Art. 107 · Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi

Art. 107

Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2017
Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi 1.   Quando le autorità competenti ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, o un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, esse, senza ritardo: a) notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati; e b) comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell’Unione. 2.   Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che: a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione; b) il paese terzo si sia impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell’Unione o che costituiscono un rischio per l’uomo, per gli animali o per le piante o per l’ambiente; e c) le pertinenti norme nazionali e dell’Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate.
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