Art. 106 · Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione

Art. 106

Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione

In vigore dal 15 mar 2017
Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione 1.   Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all’, paragrafo 2, al punto da costituire un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o da rappresentare una possibile grave violazione di tali norme, esse informano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini. 2.   Le autorità competenti notificate, senza ritardo: a) accusano ricevuta della notifica; b) ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano le indagini che intendono svolgere; e c) indagano in merito, adottano tutte le misure necessarie e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni adottate e le relative motivazioni. 3.   Se le autorità competenti notificanti hanno motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, esse richiedono alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o misure. In tal caso, le autorità competenti dei due Stati membri: a) cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità dell’, paragrafo 3; e b) informano la Commissione senza ritardo se non sono in grado di concordare misure appropriate. 4.   Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza ritardo.
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