Art. 105 · Assistenza spontanea in caso di non conformità

Art. 105

Assistenza spontanea in caso di non conformità

In vigore dal 15 mar 2017
Assistenza spontanea in caso di non conformità 1.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, esse comunicano dette informazioni alle autorità competenti di tale altro Stato membro senza averne ricevuto esplicita richiesta e senza indebito ritardo. 2.   Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1: a) accusano ricevuta della notifica senza indebito ritardo; b) ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica: i) quali indagini intendono svolgere; o ii) le ragioni per le quali ritengono che non siano necessarie indagini; e c) quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza ritardo le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate.
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