Art. 102 · Norme generali

Art. 102

Norme generali

In vigore dal 15 mar 2017
Norme generali 1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità agli articoli da 104 a 107, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all’, paragrafo 2, nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro. 2.   L’assistenza amministrativa comprende, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro. 3.   Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il diritto nazionale: a) applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati; e b) volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. 4.   Gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all’eventuale non conformità con la normativa di cui all’, paragrafo 2, pertinente per l’applicazione del presente titolo, non conformità che può costituire: a) un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; o b) un’eventuale violazione delle norme di cui all’, paragrafo 2, commessa mediante pratiche fraudolente o ingannevoli. 5.   Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 104 a 107 avvengono per iscritto su supporto cartaceo o elettronico. 6.   Al fine di snellire e semplificare gli scambi di comunicazioni, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per: a) le richieste di assistenza di cui all’, paragrafo 1; e b) la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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