Art. 10
Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali
1. Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali:
a)
su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
b)
su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche o la salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
c)
sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.
2. Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all’, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento con riguardo alla definizione di categorie di operatori esonerati dall’elenco degli operatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei casi in cui il loro inserimento in un tale elenco costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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